Condizioni generali di messa in servizio, assistenza e manutenzione

Condizioni generali di messa in servizio, assistenza e manutenzione

1. Ambito di applicazione e stipulazione del contratto

1.1 Le presenti condizioni si applicano su tutti gli ordini relativi a manutenzione e assistenza (le “prestazioni”) e a tutte le forniture di parti di ricambio e soggette ad usura (le “forniture”) al Committente da parte della ditta Gebr. Kemper GmbH + Co. KG („Kemper“ o „noi“) in veste di prestatore d’opera.

1.2 Tutte le altre condizioni e/o Condizioni Generali di Contratto del Committente, indipendentemente dal fatto che esse siano contrarie o integrino le presenti condizioni, non diventano parte del contratto, anche nel caso che noi non ci opporremo espressamente ad esse.

1.3 Le offerte senza una data per l’accettazione non sono impegnative. L’ordine diventerà impegnativo per noi solo dopo la conferma scritta o elettronica.

1.4 Tutte le modifiche del contenuto del contratto devono essere effettuate per iscritto. Ciò vale anche nel caso dell’esclusione dell’obbligo di forma scritta.

1.5 Abbiamo diritto, in qualsiasi momento, a richiamare il nostro personale e di sostituirlo con personale avente simili qualifiche.

1.6 I documenti facenti parte della nostra offerta, ad esempio foto, disegni, indicazioni di pesi e misure, hanno un valore solo indicativo, tranne nel caso che essi vengano espressamente indicati quali vincolanti.

1.8 Abbiam diritto, anche senza il consenso del Committente, a eseguire qualsiasi ordine in collaborazione con un subappaltatore.

1.9 Si applicano inoltre le Condizioni Generali di Contratto della ditta Gebr. Kemper GmbH + Co. KG che potranno essere visionate all’indirizzo https://www.kemper-olpe.de/it/meta-navigation/agb/, su di esse prevalgono, tuttavia, le disposizioni delle presenti Condizioni di messa in servizio, assistenza e manutenzione.

2. Durata della prestazione per lavori di assistenza e manutenzione (prestazioni)

2.1 Le date indicate non sono, tranne se convenuto diversamente, vincolanti. Il rispetto della durata della prestazione dipende dal chiarimento di tutte le questioni di ordine tecnico-organizzativo. In caso contrario, la durata della prestazione si prolungherà per un periodo adeguato.

2.2 Nel caso di ritardo nella consegna o messa a disposizione delle parti da elaborare o utilizzare o di altra documentazione (tecnica) necessaria per l’effettuazione della prestazione, da parte del Committente, si dovrà stipulare una nuova data per l’ultimazione. Lo stesso vale se non si avrà libero accesso alle parti da elaborare, nel sito del Committente. Per le prestazioni che vengono effettuate nei nostri stabilimenti o in uno stabilimento di un nostro fornitore, si dovrà tener conto del livello di utilizzazione dell’officina. Il Committente non ha, pertanto, diritto a un trattamento prioritario.

3. Retribuzione e preventivo

3.1 La retribuzione dovrà essere stipulata a parte. Se in un determinato caso non si è stipulata una specifica retribuzione o se non era possibile farlo, la prestazione verrà conteggiata in base al tempo impiegato, tenendo conto delle nostre normali tariffe orarie.

3.2 I nostri preventivi non sono vincolanti, tranne nel caso che essi vengano indicati - in forma testuale - espressamente come tali. Se dovessimo accorgerci, durante l’esecuzione della prestazione, che essa non è effettuabile senza un significativo superamento del preventivo non vincolante, ne daremo immediatamente comunicazione al Committente. Un significativo superamento del preventivo non vincolante sussiste se la percentuale ammonta almeno al quindici percento (15 %).

3.3 Se comunicheremo un significativo superamento del preventivo al Committente, sarà esso a decidere se vuole far eseguire la prestazione a quelle condizioni. Se non desidera più far eseguire la prestazione a causa della maggiorazione dei costi, potrà recedere dal contratto entro due (2) settimane dalla data della comunicazione. Se il Committente si avvale del suo diritto di recesso, sarà tenuto a retribuirci la retribuzione stipulata, detratti i costi risparmiati, e a compensare i costi non contenuti nella retribuzione. Se il Committente non si esprime immediatamente, al più tardi entro tre (3) giorni lavorativi dall’arrivo della comunicazione, avremo il diritto a sospendere l’ulteriore esecuzione delle prestazioni fino a quando si sarà raggiunto un accordo sulla continuazione e sui costi. La durata della prestazione stipulata contrattualmente dovrà essere adattata corrispondentemente, tenendo conto in particolare dal livello di utilizzazione dell’officina. Il Committente non ha, pertanto, diritto a un trattamento prioritario.

4. Condizioni di pagamento

4.1 Il pagamento della retribuzione per la prestazione da noi effettuata diventerà esigibile, se non concordato diversamente, alla data di accettazione della prestazione e dovrà essere effettuato, senza detrazioni, entro quattordici (14) giorni dalla data della fattura.

Il pagamento si intende eseguito in tempo se esso perverrà interamente e senza riserve sul nostro conto.

4.2 In caso di superamento del termine di pagamento convenuto potremo, senza che sia necessario inviare un sollecito, rivendicare interessi nel tasso previsto dalle norme vigenti, a partire dalla data di superamento. Ci riserviamo il diritto di rivendicare ulteriori danni. Dopo che scadrà un ulteriore termine da noi adeguatamente stabilito, potremo recedere dal contratto.

4.3 Il Committente ha diritto a trattenere pagamenti o a compensarli con suoi crediti solo nel caso che essi non siano stati contestati e siano stati decretati con sentenza passata in giudicato o se la causa è matura per la decisione.

5. Ulteriori obblighi del Committente

5.1 Il Committente risponde in particolare per lavori di costruzione, su impalcature e di montaggio, incluse le misure di sicurezza necessarie a tal riguardo, tranne nel caso che sia stato convenuto diversamente. Esso dovrà approntare tutti i lavori di costruzione e i lavori preliminari e garantire l’accesso alle zone di lavoro e ai sistemi da manutentare in modo tale che il nostro personale, dopo l’arrivo, potrà subito iniziare con l’effettuazione della prestazione ed eseguirla senza interruzioni. In particolare, le vie di passaggio e le aree di montaggio dovranno essere pianificate a livello e libere da ingombri e dovranno essere idonee al passaggio di camion. Se altre imprese lavorano nel cantiere, il Committente risponderà del coordinamento di tutti i lavori del cantiere.

5.2 Il Committente dovrà metterci a disposizione, per tempo, tutti i documenti tecnici relativi all’esecuzione della prestazione.

5.3 Per garantire un’esecuzione tempestiva e completa delle prestazioni si dovranno ri-spettare le seguenti condizioni:

• messa a disposizione di una persona di contatto, qualificata, del Gestore, con conoscenze dei luoghi

oppure

• presenza di uno schema (o - previ accordi - simili disegni) con i siti delle componenti e dell’installazione.

• esistenza del protocollo della messa in servizio o del protocollo dell’ultima manutenzione.

• sussistenza della modalità operativa desiderata o da controllare (tempo, temperatura, vo-lume).

5.4 Abbiamo diritto a interrompere l’intervento di manutenzione e a conteggiare i costi sostenuti in caso della mancata messa a disposizione del personale ausiliario necessario e/o nel caso che le aree di lavoro non siano accessibili (vedi 5.1 in alto).

5.5 Dopo l’esecuzione della manutenzione da parte nostra, il Committente si obbliga a prendere nota dell’esecuzione e della durata delle prestazioni da noi effettuate, su tabelle orarie o simili documenti atti alla documentazione, ai fini di documentazione e conferma.

6. Accettazione delle prestazioni/ritardo nell’accettazione da parte del Committente

6.1 Dopo il completamento contrattuale dei lavori o al termine delle prestazioni, il Committente è tenuto al controllo per l’accettazione (§ 640 comma 1 BGB [Codice Civile tedesco]). L’utilizzo non contestato degli impianti manutentati o riparati o il pagamento da parte del Committente equivale all’accettazione delle prestazioni, se non si fanno presenti, allo stesso tempo, uno o più vizi.

6.2 Un’opera viene considerata accettata anche se, dopo il completamento dell’opera, abbiamo fissato al Committente un adeguato termine per l’accettazione e il Committente non ha rifiutato l’accettazione entro questo termine di tempo, adducendo almeno un vizio (§ 640 comma 2 BGB). Se il Committente è un consumatore, a norma del § 640 comma 2 frase 2 BGB, gli effetti legali della frase 1 insorgono solamente se abbiamo fatto presente al Committente, insieme alla richiesta di accettazione, le conseguenze di un rifiuto di accettazione non dichiarato o dichiarato senza indicazione dei vizi; l’avviso dovrà essere effettuato in forma testuale.

6.3 Se le prestazioni sono state da noi effettuate nel nostro stabilimento o presso un nostro subappaltatore e il Committente è in ritardo con l’accettazione, avremo diritto a depositare le cose interessate dalle prestazioni nella nostra ditta o presso terzi, a rischio del Committente.

7. Riserva di proprietà

7.1 Ci riserviamo la proprietà sulle cose da noi fornite fino all’arrivo del pagamento, completo e senza riserva, risultante dal relativo contratto con l’acquirente. A partire dalla data di consegna fino al passaggio di proprietà, l’acquirente dovrà custodire le cose fornite, gratuitamente, per noi e dovrà assicurarle per il loro intero valore contro ogni danno. L’acquirente non ha diritto a vendere o ipotecare o dare come garanzia le cose fornite. L’acquirente dovrà comunicarci immediatamente un’eventuale ipoteca, sequestro o qualsiasi altro pregiudizio dei nostri diritti da parte di terzi e dovrà consegnarci tutti i documenti e le informazioni necessarie per la rivendicazione dei nostri diritti. Indipendentemente da ciò, l’acquirente/committente dovrà far presente sin dall’inizio a terzi i nostri diritti sui beni oggetto della riserva di proprietà.

7.2 La lavorazione/modifica di parti del Committente viene sempre effettuata per il Committente. Le parti rimarranno sempre di proprietà del Committente. Se la prestazione non viene effettuata nel nostro stabilimento o negli stabilimenti dei nostri subappaltatori, il Committente dovrà garantire uno smaltimento eco-compatibile dei rifiuti prodotti nel corso dell’effettuazione della prestazione.

7.3 Se produrremo nuovi oggetti per il Committente o se utilizzeremo oggetti da noi acquistati da terzi, tali oggetti rimarranno di nostra proprietà fino al ricevimento della completa retribuzione effettuata senza riserve. Se il Committente mette a nostra disposizione dei materiali perché vengano da noi utilizzati, ciò si applicherà solamente se gli oggetti e i materiali da noi utilizzati, di nostra proprietà, sono da considerarsi prevalenti.

8. Forza maggiore

8.1 Nei casi nei quali un contraente fosse colpito da un evento di forza maggiore (inclusi scioperi e serrate in aziende terze), ogni contraente avrà diritto a sospendere l’effettuazione dei suoi obblighi contrattuali, senza dover, per tale motivo, rispondere della compensazione di danni o altri costi. Le suddette regole non si applicano tuttavia per rivendicazioni di danni del Committente per danni alla salute (lesioni dell’integrità fisica e psichica) o per violazione colposa o intenzionale degli obblighi del venditore o dei suoi incaricati.

L’ostacolo all’effettuazione della prestazione dovrà essere comunicato all’altra parte contrattuale in modo tempestivo, immediatamente e senza indugio colposo.

Si intende forza maggiore ai sensi delle presenti disposizioni un evento causato da una persona estranea all’azienda, dal di fuori, dalle forze della natura o da azioni di terze persone e se tale evento, sulla base delle conoscenze e esperienze umane, non era prevedibile, non potrebbe essere stato evitato con mezzi economici adeguati, anche mettendo la massima cura (che ci si potrebbe ragionevolmente aspettare in base alla specifica situazione) e che, a causa della frequenza alla quale tale evento si verifica, non può essere preso in considerazione dall’impresa.

8.2 Se l’attuazione del contratto dovesse ritardare per motivi di forza maggiore, come indicato in alto, per più di quattro (4) mesi e se le parti, al termine del ritardo non hanno preso nuovi accordi per la continuazione dell’attuazione del contratto, ogni contraente potrà recedere dal contratto dopo questo periodo di tempo se il motivo della mancata attuazione contrattuale sussiste ancora, inviandone comunicazione scritta all’altra parte o potrà annullare il contratto nel caso che esistano i presupposti previsti dalla legge.

Avremo tuttavia diritto alla (parziale) controprestazione convenuta contrattualmente (pagamento) per quelle prestazioni e servizi che sono stati effettuati fino al momento del verificarsi dell’ostacolo, oltre ai costi sostenuti, tranne nel caso che la prestazione parziale già effettuata non sia più, da un punto di vista oggettivo, a causa del ritardo causato dall’evento di forza maggiore, interessante, economicamente, per il Committente. L’onere della prova in termini processuali per tale mancato interesse ricade sul Committente.

Il Committente avrà diritto, in tal caso, a richiedere il rimborso di pagamenti già effettuati, sui quali non abbiamo alcun diritto in base alle disposizioni riportate in alto.

8.3 I rimborsi dei pagamenti dovranno essere effettuati, da entrambe le parti, tempestivamente, senza ritardo colposo.

9. Responsabilità per vizi

Per vizi della cosa e vizi legali, con esclusione di ulteriori diritti - fatto salvo il punto 12 -, sussiste la seguente responsabilità per vizi:

9.1 Vizi della cosa

9.1.1 Ogni vizio ci dovrà essere comunicato tempestivamente, per iscritto.

La merce da noi fornita dovrà essere controllata tempestivamente, dopo la consegna al Committente o ai terzi da esso indicati, con la massima cura. Per quanto riguarda vizi evidenti o altri vizi che sarebbero stati identificati con un controllo accurato e tempestivo, la merce si intenderà accettata dal Committente se entro sette (7) giorni lavorativi dalla consegna non riceveremo un reclamo scritto per vizio della cosa. Per quanto riguarda altri vizi, la merce si intende accettata se il reclamo per vizio della cosa non ci arriverà entro sette (7) giorni lavorativi dalla data in cui è stato riscontrato il vizio; se il vizio, con un normale utilizzo, avrebbe dovuto essere riscontrato dal Committente prima, tale data verrà considerata per il calcolo del termine valido per il reclamo. Su nostra richiesta, la merce reclamata ci dovrà essere rispedita porto franco. Nel caso che il reclamo del vizio sia giustificato rimborseremo il costo della spedizione più economica; ciò non si applica se i costi saranno maggiori perché la merce si trova in un luogo diverso dal luogo di utilizzo conforme.

Nel caso che il reclamo del vizio sia giustificato decideremo, a nostra scelta e a nostre spese, se rieffettuare la prestazione o eliminare il vizio. Se il Committente è un consumatore ai sensi del § 13 BGB, questo diritto spetterà ad esso.

Il bene sostituito è di nostra proprietà.

9.1.2 Non rispondiamo nello specifico per vizi della cosa in caso di utilizzo non idoneo o inappropriato, montaggio errato (tranne nel caso che il montaggio sia stato effettuato da noi), riparazione errata o manutenzione e riparazione non idonea o inappropriata da parte del Committente o terzi, normale usura, trattamento errato o trascurato (in particolare utilizzo eccessivo), utensili e materiali di ricambio non idonei, lavori edili scadenti, fondo della costruzione non idoneo, influssi chimici, elettrici o elettrochimici, se essi non sono riconducibili a una nostra colpa. Non rispondiamo degli effetti dovuti a una riparazione effettuata in modo inappropriato dal Committente o da terzi o da modifiche effettuate senza il nostro consenso.

9.1.3 In caso di produzione su disegni del Committente rispondiamo solo dell’effettuazione conforme al disegno e non per vizi dovuti alle parti messe a disposizione dal Committente e/o della costruzione prescritta dal Committente.

9.1.4 Il Committente dovrà concederci il necessario tempo, sufficienti occasioni e accesso alle merci difettose per l’effettuazione dei necessari lavori di riparazione. Possiamo rifiutare l’eliminazione del vizio se essa risulti eccessivamente onerosa.

9.1.5 La garanzia decade se il Committente, senza il nostro consenso, ha modificato il bene fornito o l’ha fatto modificare da terzi e per tale motivo l’eliminazione del vizio risulterebbe impossibile o oggettivamente troppo difficile. In ogni caso, il Committente dovrà sostenere i maggiori costi della riparazione risultanti dalla modifica.

9.1.6 Non siamo responsabili se il bene contrattuale, dopo l’effettuazione della prestazione, non sarà idoneo al fine proposto dal Committente (non convenuto espressamente contrattualmente). Garantiamo solamente le caratteristiche tecniche espressamente convenute, stipulate nella descrizione tecnica del contratto.

9.2. Vizi legali

9.2.1 Se l’uso dell’oggetto della prestazione dovesse, per colpa nostra, causare una violazione, confermata da sentenza di tribunale, di diritti proprietari di terzi, procureremo a spese nostre al Committente, a nostra scelta, o il diritto dell’ulteriore uso oppure modificheremo l’oggetto della prestazione in maniera accettabile per il Committente in modo tale da evitare la violazione dei diritti proprietari.

9.2.2 In caso di violazione di diritti proprietari i nostri obblighi si limitano a quanto indicato al punto 9.2.1, salvo quanto disposto al punto 13. Essi sussistono solo se

- il Committente ci informerà senza alcun indugio in merito alla rivendicazione di violazione di diritti proprietari,

- il Committente ci darà il suo supporto nella difesa delle rivendicazioni avanzate oppure renderà possibile l’effettuazione delle modifiche di cui al punto 9.2.1,

- avremo la possibilità di effettuare tutte le misure di difesa, inclusi accordi extragiudiziali, il vizio legale non è dovuto a una disposizione data dal Committente e

- la violazione del diritto proprietario non è stata causata dal fatto che il Committente ha modificato, di propria iniziativa, il bene o l’ha usato in un modo non conforme al contratto.

9.3 Prescrizione dei diritti per vizi

I diritti per vizi si prescrivono dodici (12) mesi dalla data dell’accettazione. Se le prestazioni sono effettuate in ritardo, per motivi non dovuti a noi, il termine di prescrizione avrà una durata massima di quindici (15) mesi dalla data di completamento di lavorazione delle parti o completamento delle prestazioni. Se la nostra prestazione viene effettuata su una costruzione edile e se ne causiamo un difetto, si applicheranno i termini previsti dalla legge. A prescindere dai termini in alto indicati, il termine di prescrizione per vizi viene posticipato per la durata di eventuali lavori di riparazione per vizio della cosa. Tali disposizioni non si applicano per rivendicazione di danni del Committente per vizi. Per tali rivendicazioni di danni si applicano esclusivamente le disposizioni del punto 12 delle presenti Condizioni.

9.4 Garanzie

Non concediamo garanzie in senso legale al Committente.

10. Esclusione / Decadenza di conferme di funzionalità e responsabilità / Inversione dell’onere della prova

La garanzia e la responsabilità decadono nei seguenti casi:

• se il Committente fa effettuare lavori di installazione, manutenzione o riparazione in pro-prio o tramite terzi che non siano officine qualificate oppure se tollera l’effettuazione di installazione, manutenzione o riparazione, in proprio o tramite terzi che non siano officine qualificate;

• se il Committente fa effettuare o tollera il montaggio o la connessione del sistema igienico Kemper con parti non autorizzate;

• in caso di lavori di terzi effettuati in modo carente che abbiano causato il presunto difetto;

• se il Committente rifiuta una necessaria riparazione, manutenzione o la necessaria sostitu-zione di una parte di ricambio, nel corso dei lavori di manutenzione o l’effettuazione di una manutenzione prescritta;

Inversione dell’onere della prova:

• Il Committente avrà l’onere della prova, diversamente da quanto normalmente disposto dalla legge, per un vizio a noi imputabile, se il Committente su nostra richiesta non dimo-stra la regolare effettuazione delle prescritte manutenzioni e degli intervalli prescritti.

11. Software

11.1 Se la nostra prestazione contiene software, ci riserviamo tutti i diritti proprietari e di copyright su tale software. Si concede al Committente il diritto, non esclusivo, non trasferibile e non concedibile in sublicenza di usare il software fornito, inclusa la documentazione, per l’utilizzo, la riparazione e la manutenzione degli oggetti delle prestazioni. È vietato l’uso per al-tri scopi.

11.2 Il codice sorgente non verrà messo a disposizione. Il Committente non ha il diritto di ricostruire il codice sorgente, né di decompilare il software, né di modificarlo o modificare o riprodurre la relativa documentazione. Il Committente si obbliga a non eliminare le indicazioni del produtto-re e in particolare i simboli di copyright o di modificarli senza il nostro previo consenso scritto.

11.3 La responsabilità per vizi della cosa si applica solo in caso di vizi riproducibili. I vizi dovranno esserci comunicati senza alcun indugio e verranno eliminati a nostro insindacabile giudizio, a nostre spese, tramite modifiche o sostituzione. Il termine di prescrizione inizia alla data del primo utilizzo del software e ha una durata di dodici (12) mesi. Il termine di prescrizione su in-dicato viene prolungato per la durata di eventuali lavori di eliminazione di vizi.

11.4 Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati da un uso non idoneo, trattamento errato o da altre cause che non rientrano nella nostra sfera di influenza.

12. Responsabilità per risarcimento di danni per colpa

12.1 La nostra responsabilità per risarcimento di danni, indipendentemente dal motivo legale, e in particolare in caso di impossibilità, ritardo, fornitura carente o errata, violazione contrattuale, violazione di obblighi durante le trattative contrattuali e per fatti illeciti, sono limitati, sempre che si basino su un comportamento colposo, a quanto disposto al presente punto 12.

12.2 Non rispondiamo di negligenza dei nostri organi, rappresentanti legali, impiegati o incaricati, tranne nel caso che si tratti di violazione di essenziali obblighi contrattuali. Con essenziali obblighi contrattuali si intende l’obbligo di puntuale consegna e installazione dell’oggetto della prestazione, la mancanza di vizi legali o della cosa dell’oggetto della prestazione che pregiudicherebbero in modo sostanziale la sua funzionalità o utilizzo e obblighi di consulenza, protezione e custodia che consentano al Committente l’uso contrattuale dell’oggetto della fornitura o che abbiamo come scopo la protezione dell’incolumità fisica del personale del Committente o la protezione dei beni di sua proprietà da notevoli danni.

12.3 Se rispondiamo, ai sensi del precedente punto, nel merito, per il risarcimento di danni, tale responsabilità sarà limitata a danni prevedibili come possibile conseguenza di una violazione contrattuale al momento della stipulazione del contratto o che avremmo dovuto prevedere se avessimo posto la necessaria cura. I danni indiretti e i danni conseguenti, dovuti a difetti dell’oggetto della fornitura, sono rivendicabili solo se tali danni rientrano nell’uso conforme dell’oggetto della fornitura.

12.4 Le esclusioni e limitazioni di responsabilità indicate in alto si applicano parimenti a favore dei nostri organi, rappresentanti legali, dipendenti o incaricati.

12.5 Se forniamo informazioni tecniche o se effettuiamo consulenza e tali informazioni o consulenza non rientrano nell’ambito delle prestazioni da noi dovute e stipulate contrattualmente, ciò verrà effettuato gratuitamente e con esclusione di qualsiasi responsabilità.

12.6 Le limitazioni indicate in alto al presente punto 12 non si applicano sulla nostra responsabilità per comportamento intenzionale, caratteristiche garantite, danni all’incolumità fisica o alla salute o in base alla legge sulla responsabilità di prodotto.

13. Riservatezza e diritti commerciali proprietari

13.1 Se produrremo, sulla base di generiche disposizioni del Committente, dettagliati documenti sulla lavorazione, essi rimarranno di nostra esclusiva proprietà. Il Committente non ha diritto alla cessione di tali documenti, tranne in speciali casi (di emergenza) o in caso del nostro fallimento.

13.2 Tutti i disegni, i documenti e tutte le altre informazioni scambiate, dirette o indirette, orali o scritte, nell’ambito del presente contratto oppure delle trattative contrattuali tra le parti dovranno essere utilizzate esclusivamente per l’uso, la riparazione e la manutenzione degli oggetti delle prestazioni, dovranno essere trattate in modo strettamente riservato e potranno essere trasmesse a terzi solo con il previo espresso consenso dell’altra parte. Tale obbligo persiste per una durata di dieci (10) anni dalla data dell’inizio delle trattative contrattuali.

13.3 Sia il Committente che noi siamo obbligati a obbligare tutti i dipendenti che abbiano accesso a tali informazioni a mantenere il riserbo su quanto venuto a loro conoscenza e a non utilizzarle né concederne l’accesso a terzi. Tale obbligo dei dipendenti non dovrà limitarsi al periodo in cui saranno legati all’azienda ma anche dopo le loro dimissioni/licenziamento.

13.4 Tutti i diritti commerciali proprietari sui nostri preventivi, disegni o altra documentazione rimarranno di nostra proprietà e non potranno essere utilizzati o resi accessibili a terzi senza il nostro previo consenso scritto. Lo stesso vale per altri dettagli tecnici, risultanti dalle nostre prestazioni oppure che siano rivelati nella nostra offerta, nella corrispondenza o nelle trattative. Nessuna disposizione di tali clausole potrà essere interpretata in modo tale da dare al Committente diritti di qualsiasi tipo sui nostri diritti commerciali proprietari.

13.5 Se il Committente metterà a nostra disposizione parti o disegni che dovranno da noi essere elaborati o utilizzati per la lavorazione, il Committente garantisce di poter concederci la lavorazione o l’uso di tali parti o disegni esenti da diritti di terzi. Il Committente ci manleverà, su prima richiesta, da rivendicazioni di terzi per violazione di obblighi di riservatezza, diritti proprietari o altri diritti di terzi.

13.6 Le parti riconoscono tali obblighi sin dall’inizio delle trattative contrattuali, indipendentemente dal fatto che si perfezioni un contratto.

14. Varia

14.1 Sulle presenti condizioni e su tutti i contratti stipulati sulla loro base si applica il diritto tedesco.

14.2 Se il Committente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale pubblico o se non esso non ha nella Repubblica Federale di Germania un foro, il foro per tutte le eventuali controversie risultanti dai rapporti commerciali tra noi e il Committente sarà, a nostra scelta, il Tribunale competente per la nostra sede legale o per la sede legale del Committente. Per azioni mosse contro di noi, il foro competente sarà, tuttavia, in tali casi esclusivamente il Tribunale competente per la nostra sede legale. Sono fatte salve le norme legali imperative su fori esclusivi.

15. Informativa sulla Privacy

Per l’esecuzione dell’ordine potrebbe essere necessario elaborare dati personali. Il tratta-mento dei dati personali si basa sull’Art. 6, comma 1, lit. b e sull’Art. 6, comma 1, lit. f DSGVO [Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati]. Il testo completo dell’Informativa sulla Pri-vacy potrà essere visionato all’indirizzo https://www.kemper-olpe.de/en/meta-navigation/datenschutz/. Kemper, consapevole della sua responsabilità aziendale, prende molto seriamente la tutela dei dati personali e i diritti degli interessati. I diritti della persona in-teressata potranno essere parimenti visionati e, su richiesta, rivendicati in qualsiasi momento cliccando sul link in alto.

Aggiornamento: settembre 2020